Il massone per ogni occasione

Un massone non si nega a nessuno, soprattutto quando emergono trame, inciuci, rapporti obliqui. E così accade anche per la vicenda di Banca Etruria, con l’uscita dal cappello del prestigiatore di tale Valeriano Mureddu, amico di Flavio Carboni e crocevia di una rete di conoscenze, il quale dice di essere un massone in sonno da molto tempo e di essersi affiliato alla “Unione Massonica Stretta Osservanza Iniziatica”.

In Italia sono censite oltre cento associazioni massoniche o sedicenti tali (sono per la precisione 176 e la stima è per difetto), dal momento che il termine massoneria non è soggetto a copyright e ognuno può usarlo a suo piacimento.

Rituali, arredi, vestiti e via discorrendo, ossia tutto quel che serve per metter su bottega, è a disposizione su Internet e manca solo che al supermercato mettano in vendita un kit per il “Piccolo Gran Maestro” e il gioco è fatto.

Di Gran Maestri di se stessi e di Sovrani Gran Commendatori di se stessi è pieno il cosiddetto mondo massonico.

Trovare un massone pasticcione non è difficile in quanto con il kit ogni pasticcione può metter su bottega e dire di essere massone.

Detto questo, quel che emerge sino ad ora dalla interessante inchiesta di Giacomo Amadori su Libero è che, ancora una volta, la massoneria in questione ha  a che fare con il variegato mondo cattolico dei vari filoni pseudoiniziatici che hanno fatto il nido, come i cuculi, nella Massoneria nel Settecento, arrogandosi di volta in volta lo status di veri massoni.

In questo ginepraio incontriamo la Stretta Osservanza di Von Hund, Jean Baptiste Willermoz e i suoi Cavalieri Beneficenti della Città Santa, gli Eletti Cohen e via discorrendo: tutte associazioni di ispirazione cristiana, spesso con tendenze misticheggianti, che come i vari sedicenti ordini templari o gerolosomitani si pongono accanto al mondo cattolico e sulla scia dello stesso e che ben poco hanno a che fare con la Massoneria, la quale ha il suo paradigma di riferimento nelle corporazioni medievali dei “dottori della pietra”, ossia di un insieme di artisti, di artigiani, di architetti e di sapienti che hanno saputo realizzare opere egregie e portatrici di un antico sapere, il quale non ha bisogno di intromissioni dei saperi di sedicenti “alti gradi”, i quali si esprimono nei vari riti.

Se si pone mente locale all’attuale polverone che ha al centro il massone in sonno Valeriano Mureddu, siamo ancora una volta nel solco delle varie P2, P3, Pn, che hanno un denominatore comune, come ormai è stato scritto in tutte le salse su decine di volumi, che porta ad intrecci con il Vaticano.

Non si capisce, peraltro, come un paese della Toscana, Rignano sull’Arno, sia divenuto il centro della produzione di intelligenze ministeriali e di intrecci strani di potere, ovviamente “massonici”, visto che tutti i protagonisti della vicenda sono cattolici e frequentatori dei Templi di Santa Romana Chiesa.

Forse, e lo suggerisco all’ottimo e coraggioso collega Giacomo Amadori, sarebbe ora di togliere di mezzo il vestitino comodo e generico, acquistabile con il kit del “Piccolo Gran Maestro” e scavare per rintracciare i fili che di massonico hanno ben poco e che, guarda caso, da decenni hanno riferimenti all’interno delle mura leonine.

Usare il vestitino massonico senza indagare sulla lingerie può solo servire a far si che, come nella notte, i gatti siano tutti bigi e, invece, guarda caso, sono di razza e ben colorati.

Riguardo alla segretezza della Massoneria, va detto che è un ritornello ridicolo.

La libertà di associazione è espressamente prevista e disciplinata dall’art. 18 della Costituzione e rientra, assieme alla libertà di riunione (art. 17 della Costituzione), tra le così dette libertà collettive, cioè tra quelle libertà che presuppongono una pluralità di soggetti, accomunati da un unico fine, il cui esercizio non si esaurisce nella difesa di una sfera di autonomia individuale, ma è volto alla realizzazione di quelle finalità.

Libertà di associazione e libertà di riunione si distinguono tra loro perché, mentre la seconda è caratterizzata dalla materiale compresenza di più persone in un determinato luogo, la libertà di associazione prescinde da questa, essendo rilevante, invece, il vincolo giuridico esistente tra gli associati.

Ulteriori specificazioni costituzionali della libertà di associazione sono, in particolare, la libertà di associazione in confessioni religiose (artt. 7, 8 e 20 Costituzione), quella di associazione in sindacati (art. 39 Costituzione), quella di associazione in partiti politici (art. 49 e XII disposizione transitoria finale della Costituzione).

La libertà di associazione costituisce uno degli aspetti fondamentali del pluralismo sociale ed è, a sua volta, una specificazione di quella tutela generale, riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione al singolo ed alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

L’art. 18, comma 1 della Costituzione non riprende la distinzione contenuta nel codice civile tra associazioni riconosciute e non riconosciute e garantisce ad ogni cittadino (rectius persona) il diritto di associarsi liberamente «per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale», senza bisogno di un’autorizzazione preventiva: in sostanza, tutto ciò che è penalmente lecito al cittadino uti singulus, gli è ugualmente lecito uti socius. La libertà di associazione contiene un profilo positivo (la libertà di costituire un’associazione o di aderirvi) ed uno negativo (la libertà di non associarsi o di recedere da un’associazione). Una deroga a questi principi è costituita dalle associazioni coattive, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sono giustificate solo quando lo esiga un interesse pubblico. La libertà di associazione in generale comporta poi la libertà dell’associazione di organizzarsi come meglio crede, mentre un riferimento alla struttura interna «a base democratica» e al «metodo democratico» sussiste ex artt. 39 e 49 Costituzione, nel caso rispettivamente dei sindacati e dei partiti politici.

Un limite generale alla libertà di associazione è poi costituito dal divieto delle associazioni segrete e delle associazioni che, anche indirettamente, perseguano scopi politici attraverso un’organizzazione di tipo militare (art. 18, co. 2, Costituzione). Con riferimento a queste ultime, è stata data pronta attuazione al testo costituzionale (d.lgs. n. 43/1948), mentre maggiori problemi sono sorti con riferimento al divieto di associazioni segrete, in quanto la disciplina legislativa di riferimento è stata adottata solo con la l. n. 17/1982.

Nello specifico, va sottolineato che si è ritenuto rientrassero nel concetto di segretezza solo le associazioni che perseguono scopi politici.

Le associazioni massoniche serie, non solo non perseguono scopi politici, ma mettono a disposizione delle autorità dello Stato indirizzi delle sedi ed elenchi degli iscritti e delle cariche associative.

Tuttavia, come s’è detto sin dall’inizio, in Italia manca solo che si metta il vendita nei supermercati il kit del “Piccolo Gran Maestro” per vedere ulteriormente crescere un fenomeno a dir poco mostruoso, il quale comporta, da parte di tutti, la necessità di non fermarsi al vestitino generico, ma di passare alla lingerie e oltre. Chi è in regola non ha paura di denudarsi, ossia di essere trasparente, ma pretende di non essere confuso e, soprattutto, chiede che si finisca il giochetto del presentare la Massoneria come la casa del diavolo, quando molte associazioni sedicenti massoniche frequentano le balaustre di Santa Romana Chiesa.

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Giornalista
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